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BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%


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DETRAZIONI FISCALI


La Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche in edifici già es, tale agevolazione è stata confermata dalla Legge di bilancio 2023.

Il Bonus consiste nella detrazione d’imposta del 75% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo fino al 31/12/2025 senza l’applicazione dei massimali unitari di spesa, oppure si può optare direttamente per lo sconto in fattura però solo fino al 31/12/2024, il tutto indipendentemente dalla presenza o meno di persone con disabilità.

Il Bonus barriere architettoniche 75% può essere usufruito da persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo.

Si possono mettere in detrazione le spese per la sostituzione dei serramenti esterni o interni, che abbiamo le caratteristiche descritte nel DM 236/1989 (altezza maniglie, sforzo di manovra delle ante, larghezza luce netta…), anche in assenza di ulteriori interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Le opere possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari di edifici già esistenti e di qualsiasi categoria catastale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella Circolare 17/E del 26/06/23 che gli interventi hanno i seguenti limiti di detraibilità:

sulle singole unità immobiliari:

  • € 50.000,00 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

sulle parti comuni (finestre giro scala…):

  • € 40.000,00 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e sono formati da 2 a 8 unità immobiliari;
  • € 30.000,00 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e sono formate da più di 8 unità.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzioni dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In alternativa alla detrazione i 5 rate annuali, i contribuenti possono optare:

  • Per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante
  • Per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

In questi due casi in presenza di un titolo abilitativo e la spesa è maggiore di € 10.000,00 è necessario:

  • l’asseverazione di congruità della spesa, applicando i massimali unitari di spesa previsti dal Decreto Mite e del Decreto Rilancio;
  • il visto di conformità;
  • l’asseverazione di congruità rispetto ai requisiti del DM 236/89.


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